L'assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge
Premessa
Con l’ordinanza n. 2653/2021, depositata il 4.02.2021, la Suprema Corte di Cassazione è tornata su un argomento recentemente tra i più discussi nell’ambito del panorama giurisprudenziale, ovvero l’assegno di mantenimento disposto in favore dell’ex coniuge.
La vicenda
La Cassazione si è occupata del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in riforma della decisione del Giudice di prime Cure, aveva revocato l’assegno divorzile previsto in favore della ricorrente.
In particolare, quest’ultima lamentava il fatto che la Corte di Appello, nell’adottare la propria decisione, non avesse tenuto adeguatamente conto:
- del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio;
- del fatto che l’aumento dell’età della ricorrente e il suo allontanamento dal mondo del lavoro da oltre venti anni rendessero sostanzialmente impossibile la ricerca di un’attività lavorativa;
- del fatto che, anche se avesse ripreso a svolgere un’attività lavorativa, ciò non le avrebbe potuto assicurare un’indipendenza economica.
La decisione della Corte
Tuttavia, con l’ordinanza n. 2653/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con delle motivazioni destinate a produrre effetti anche sulle future decisioni dei Tribunali.
Ed, infatti, secondo la Cassazione “la Corte territoriale ha tenuto conto dell’età, giudicata non particolarmente avanzata, della ricorrente (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione, non smentito nel motivo del ricorso”.
Per tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso principale e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che ha liquidato in euro 1500,00 oltre accessori di legge.