Multe nelle strisce blu e obblighi del Comune
La questione dibattuta.
Con la recentissima ordinanza n. 15678/2020 del 23.7.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha fatto il punto su una questione particolarmente dibattuta nelle aule dei Tribunali, che riguarda le multe elevate nei confronti di veicoli parcheggiati negli spazi ove la sosta è permessa soltanto a pagamento.
In particolare, la Cassazione si è soffermata sull’individuazione del soggetto su cui grava l’onere di dimostrare che, accanto o in prossimità delle zone destinate al parcheggio a pagamento, siano presenti delle adeguate aree che permettano il parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
La normativa del Codice della Strada.
Come noto, l’art. 157, 6 comma, del Codice della Strada prevede che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio.
Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 7, 8 comma, dello stesso Codice della Strada a norma del quale “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’ adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
La vicenda processuale.
Con ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, il ricorrente proponeva opposizione avverso l’ordinanza con cui il Prefetto, all’esito della reiezione del ricorso amministrativo spiegato avverso il verbale di accertamento della violazione di cui all’ art. 157, 6 comma, c.d.s. (i.e. sosta senza esposizione del titolo di pagamento), gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 113,87.
Il Giudice adito rigettava l’opposizione.
Contro tale sentenza il destinatario del verbale proponeva appello deducendo, tra gli altri motivi, l’assenza, in prossimità del luogo dove era stato elevato il verbale di accertamento, di spazi adibiti al parcheggio gratuito in misura paritetica rispetto agli spazi adibiti a parcheggio a pagamento.
Anche in secondo grado, il Tribunale adito rigettava l’appello evidenziando che l’esiguità delle aree destinate a parcheggio gratuito, non solo non era riconducibile alla nozione di “atto notorio”, ma risultava del tutto indimostrata.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione.
La soluzione individuata dalla Corte di Cassazione.
Con l’ordinanza n. 15678/2020 del 23.7.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente che lamenti la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
In mancanza di tali spazi, grava sempre sull’amministrazione l’onere di dimostrare di aver adottato i provvedimenti amministrativi idonei a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, 8 comma, prima parte del c.d.s. (di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta).
Conclusioni.
A parere di chi scrive, l’ordinanza oggetto del presente commento potrebbe assumere fondamentale importanza con riferimento alla moltitudine dei ricorsi che ogni giorno vengono discussi nelle aule dei Tribunali e che riguardano le multe elevate agli automobilisti che parcheggiano negli spazi a pagamento senza esporre il relativo tagliando.
E’ indubbio, infatti, che con l’ordinanza n. 15678/2020 del 23.7.2020 la Cassazione abbia addossato all’amministrazione comunale un onere della prova di non poco conto.
In altri termini, nel futuro potremo assistere all’annullamento dei verbali comminati per la sosta senza esposizione del titolo di pagamento, ex art. 157, 6 comma, del c.d.s., ogni qualvolta la pubblica amministrazione non sia in grado di dimostrare di aver adottato i provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.